Buongiorno a tutti,

costretto a stare casa dal nuovo decreto emanato dal premier Conte, invece di perdere tempo su netflix o alla Playstation, ho deciso di darmi da fare e scrivere un articolo sull’ultimo decreto firmato dal premier Conte, il DPCM 11 marzo 2020, sulle ulteriori misure di contenimento del covid-19 prese dal governo.

A partire dal 23 febbraio, abbiamo assistito a un’escalation di decreti governativi per contenere l’emergenza. Inizialmente, la maggior parte delle persone (compreso il sottoscritto), hanno preso sottogamba la diffusione del virus. Ora ci troviamo di fronte a un’epidemia che sta mettendo in ginocchio il paese e si sta diffondendo nel resto del mondo.

Per la prima volta non parlerò esclusivamente dall’attività degli host, ma più in generale andremo a vedere quello che è consentito e quello che non è consentito fare.

Mentre il DPCM del 9 Marzo estende a tutto il territorio nazionale le misure del decreto dell’8 Marzo, il DPCM dell’11 Marzo sospende, sino al 25 Marzo, tutte le attività economiche al dettaglio, ad eccezione per le attività di vendita alimentari e di prima necessità specificati negli allegati 1 e 2 del decreto, i servizi di ristorazione e le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti).

Viene incentivato lo smart working (lavoro da casa) e viene chiesto a tutti di rimanere nella propria abitazione, uscendo solo per motivi di lavoro, necessità (fare la spesa, attività motoria, ecc.) e salute (es.andare a fare una visita).

sti decreti spuntano come funghi…ho dovuto riscrivere l’articolo per adattarlo alle ultime novità…

NB:Nel link di seguito “FAQ#Iorestoacasa” trovate tutte le indicazioni su spostamenti e le risposte alle domande più frequenti sul nuovo decreto.

“Ma se non rispetto la nuova normativa che succede??”

Per prima cosa, per spostarsi è consigliabile avere con se il modulo di autodichiarazione, scaricabile qui: modulo_autodichiarazione_10.3.2020 

Nell’autodichiarazione, scriverete i motivi del vostro spostamento che dovranno rientrare nelle:

  • comprovate esigenze lavorative
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, vi verrà chiesto di presentare questo modulo.

Nel caso non lo abbiate con voi, saranno gli agenti a fornirvelo e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Un bel casino Ema…adesso non posso neanche spostarmi senza rischiare dei guai…ma cosa rischio se non ho un valido motivo per uscire?? 

Per venire in aiuto di tutti voi potenziali delinquenti, ho “importunato” una cara amica, avvocato penalista (di cui non posso fare il nome) che dopo avermi mandato a quel paese, mi ha gentilmente fornito qualche parere.

Vediamo questo “botta (D) e risposta (R)”:

D: Se non rispetto i provvedimenti varati dalle autorità, in quale tipo di reato posso incorrere?

R: L’inosservanza di provvedimenti dell’autorità, art. 650 c.p., è reato, si tratta di un reato minore (dicesi contravvenzione) ma pur sempre reato. L’autorità amministrativa che vi ferma non vi applica alcuna sanzione ma trasmette gli atti alla procura della Repubblica che avvia un procedimento. La pena per questo reato è alternativa: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206€. Non sceglie certamente il contravventore, bensì il giudice, quale pena gli verrà applicata. C’è poi una un’altra ipotesi di reato più grave, prevista dal regio decreto 27 Luglio 1934 n.1265, “approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” che all’articolo 260 recita: 

In osservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione delle malattie infettive”: Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire la violazione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata“.

La differenza tra il 260 del testo unico e il 650 del codice penale, non è la gravita della sanzione. Il 260 prevede l’arresto e l’ammenda, mentre il 650 prevede l’arresto o l’ammenda. Quindi per il 650 è possibile chiedere l’oblazione facoltativa, per il 260, l’oblazione non è possibile. 

D: Che cosa cosa significa “chiedere l’oblazione”?

R: Si offre di pagare (nel senso che l’istanza deve partire dall’interessato, in determinati tempi tecnici) la metà della pena pecuniaria massima prevista (nella specie €103). Il giudice non è tenuto ad ammettere all’oblazione, è a sua discrezione. Se ammette, si pagano € 103 e il reato (non la pena) è estinto. Ciò significa che nel certificato penale (volgarmente detta fedina) non verrà iscritto alcunché. Se il giudice non ammette all’oblazione il procedimento penale segue il suo corso e può concludersi con la condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria a discrezione del giudice e quindi con l’iscrizione della condanna sul certificato penale (con eccezioni per quanto riguarda il certificato richiesto dal privato); esistono poi riti alternativi da valutare caso per caso che possono comunque portare all’estinzione del reato, (ossia a nessuna iscrizione sul certificato penale). Se viene applicata la pena detentiva non significa certo automaticamente andare in carcere (carcere per un 650 c.p. è caso più unico che raro).

D: Devo rivolgermi ad un avvocato?

R: Nel procedimento penale la difesa tecnica è obbligatoria; ciò significa che si deve obbligatoriamente avere un avvocato.

D: Che succede se nell’auto certificazione dichiaro il falso?

R: È reato ben più grave (dicesi delitto) la falsa dichiarazione nelle autocertificazioni. Secondo quanto previsto dal decreto, se la dichiarazione è falsa si risponde del reato 495 del codice penale: “falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulle identità o sulle qualità personali proprie o altrui”.  Tuttavia, in questa situazione la norma non è applicabile, in quanto dice:

chiunque dichiara o attesta ad un pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o altrui persona è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se io dichiaro all’autorità che sto andando da un punto A ad un punto B, non sto dichiarando nulla riguardo all’identità, allo stato o alle altre qualità della persona. Per qualità della persona la giurisprudenza indica qualunque elemento che qualifichi la persona dalla cui qualifica possa derivare qualche conseguenza giuridica, ad esempio, essere convivente è una qualità della persona, ma dire che devo andare da un punto A ad un punto B per ragioni di salute o di lavoro non attiene in alcun modo alla qualità della persona. Quindi la norma di riferimento non può essere l’articolo 495 del codice penale per punire il trasgressore. Potrebbe essere utilizzato, invece l’art 483, “falsità ideologica commessa dal privato in un atto pubblico”:

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatto dei quali l’atto destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni.

Una pena inferiore rispetto ai 6 anni contestati dal 495. Quindi mentre il 495 prevede reato per dichiarazione e/o attestazione, ma non è una norma applicabile per questo reato, il 483 prevede solo un’attestazione e non una dichiarazione: per incorrere in questo reato è necessario, quindi, mettere la firma su un modulo, affermando qualcosa di falso. Quindi senza la sottoscrizione del modulo non si commette reato. Se una persona viene fermata è libera di dire dove sta andando o di non dire dove sta andando, l’importante è che non rilasci alcuna dichiarazione scritta falsa, perché in questo caso commetterebbe un reato molto più grave.

Un pò pesante vero?…Passiamo a qualcosa di decisamente più leggero…

D: Posso uscire di casa per fare sport?

R: L’attività motoria all’aperto e a distanza di un metro è consentita… grandi corse e passeggiate in luoghi isolati….

D: Ma se mi fermano che dico? Nell’autocertificazione non è previsto lo spostamento per attività motoria.

R:La norma (art. 1 dpcm 9.3.20) dice che “lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”, non fa differenze di residenza o territorio. E la direttiva che ha previsto l’autodichiarazione (che poi non ha introdotto obbligo ma solo possibilità) non la estende ad attività motoria e sportiva.

D: Quindi posso spostarmi per andare al parco anche se questo non è proprio dietro casa?

R: Beh se ammettono gli sport all’aria aperta crederei che all’aria aperta in luogo idoneo per praticare e per avere distanza di un metro ti ci debbano far arrivare.

Ora passiamo alla nostra attività

D: Per quanto riguarda l’attività di host, ci sono delle restrizioni? Posso ospitare?

R: Non ho trovato nessuna limitazione che riguarda la tua attività. Puoi ospitare. Chi viene da te ha limitazioni negli spostamenti che però che sarà onere suo rispettare.

Spero che questo contributo vi sia di aiuto 🙂

Chiudo l’articolo facendo un in bocca al lupo a tutti.

È un momento difficile e lo si può superare solo stringendo i denti e con un pò di pazienza.

Le autorità ci hanno chiesto di stare a casa e uscire solo se strettamente necessario. Cerchiamo di fare il nostro per superare questa crisi.

Pensiamo positivo e non facciamoci prendere dall’ansia.

#iorestoacasa

Se ti è piaciuto l’articolo condividilo!

Noi ci ri leggiamo lunedì! stay tuned!